La disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, così come prorogata con le modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2021 si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021 (periodo d’imposta di vigenza delle modifiche normative apportate con la Legge di Bilancio 2021).
Di conseguenza, alle spese sostenute nel 2020 ai sensi dell’articolo 109 del TUIR si applicano le aliquote previste dalla Legge di Bilancio 2020, mentre le maggiori aliquote previste dalla Legge di Bilancio 2021 andranno, invece, applicate con riferimento alle spese ammissibili sostenute, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con risposta all’istanza di Interpello del 10 maggio 2021 n. 323.
L’Agenzia inoltre, fornisce anche un altro importante chiarimento, sciogliendo così i dubbi interpretativi relativamente all’applicazione delle aliquote maggiorate del credito d’imposta R&S.
Le aliquote maggiorate del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, disposte dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), si applicano alle spese ammissibili sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021.
In assenza di specifiche disposizioni di decorrenza, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021 possono trovare applicazione, in via generale, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
Pertanto, trattandosi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d’imposta, tali modifiche, in assenza di una specifica norma che le attribuisca effetti retroattivi, non possono in nessun caso esplicare effetti in relazione a periodi d’imposta già in corso prima dell’entrata in vigore delle stesse.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2020 ha disposto che “Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206”.
Successivamente l’articolo 1, comma 1064, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) è intervenuto sulla disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, stabilendo:
• l’estensione dell’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022,
• la maggiorazione delle misure del beneficio spettante,
• e altre modifiche anche relative a un miglior coordinamento formale della disciplina.
Per quanto riguarda, in particolare, la maggiorazione delle aliquote del credito d’imposta e del limite massimo di credito d’imposta R&S riconosciuto per ciascun periodo d’imposta in relazione alle diverse tipologie di attività ammissibili, le modifiche apportate sono:
• per le attività di ricerca e sviluppo, l’aliquota diventa del 20% (precedentemente 12%), con limite massimo di 4 milioni di euro (precedentemente 3 milioni);
• per le attività di innovazione tecnologica, l’aliquota diventa del 10% (precedentemente 6%), con limite massimo di 2 milioni di euro (precedentemente 1,5 milioni);
• per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, l’aliquota diventa del 15% (precedentemente 10%), con limite massimo di 2 milioni di euro (precedentemente 1,5 milioni);
• per le attività di design e ideazione estetica, l’aliquota passa al 10% (in precedenza 6%), con limite massimo di 2 milioni di euro (precedentemente 1,5 milioni).
Nella sua risposta, l’Agenzia ha osservato che non sembra poter assumere portata decisiva la circostanza che il legislatore abbia adottato, sul piano redazionale, la scelta di apportare le diverse modifiche intervenendo direttamente sul corpo della disciplina originaria.
Sulla base della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021, un’implicita volontà del legislatore di far operare retroattivamente le maggiorazioni di aliquote e importi massimi del credito d’imposta, deve del tutto escludersi, in quanto quest’ultima non prevede nessun stanziamento a copertura delle maggiori risorse che si sarebbe reso necessario stimare, in caso di effetti retroattivi delle modifiche apportate, confermando quindi, che la volontà del legislatore è stata quella di rafforzare le misure agevolative per il futuro e non per il passato.