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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: CHIARIMENTI SUI TERMINI PER LA FRUIZIONE

15 Giu 2021

Con Risposta ad Interpello 9 giugno 2021, n. 396, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a modalità e tempistiche con le quali è possibile fruire del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo di cui all’ art. 3, D.L. n. 145/2013.
Nel caso di specie, l’istante riferisce di non aver fruito, alla data odierna, del credito d’imposta potenzialmente spettante per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati nell’anno 2015.
L’Agenzia precisa che per non perdere i benefici dell’agevolazione in oggetto:
• è possibile presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d’imposta ancora integrabile, così da indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante e versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 471/1997 tramite ravvedimento operoso;
• è inoltre necessario predisporre l’apposita documentazione contabile certificata da un revisore o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nel registro dei revisori legali.

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