Con Provvedimento 29 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni che gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono inviare all’Amministrazione finanziaria dal 1 luglio 2020.
Tali comunicazioni, previste dall’art. 22, comma 5, D.L. n. 124/2019 generano un credito d’imposta, in favore degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nella misura del 30% delle commissioni dovute in
relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1 luglio 2020 e saldate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a euro 400.000.
La comunicazione deve essere trasmessa mediante SDI in conformità alle specifiche tecniche allegate al
provvedimento e deve contenere il codice fiscale dell’esercente, il mese e l’anno di addebito, il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate e delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali,
l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali, l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia
anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.