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CRISI RUSSIA-UCRAINA: DIVIETO DI TRASFERIRE, VENDERE, FORNIRE BANCONOTE IN EURO

22 Mar 2022

L’Agenzia delle Dogane ha specificato di aver provveduto ad integrare nella banca dati TARIC le misure restrittive relative alla situazione di crisi tra Russia e Ucraina a seguito:
• del Regolamento UE del Consiglio nn. 2022/355;
• del regolamento UE n. 2022/345.
In particolare, con il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/345 del 01 marzo 2022, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L. 63 del 2 marzo 2022, che modifica il Reg. UE 833/2014, è stato istituito il divieto di:
• “vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia”.

Divieto di vendere, fornire, trasferire banconote in euro alla Russia: le deroghe
Stante il divieto suddetto sono previste le seguenti deroghe qualora l’esportazione sia necessaria per (cfr. progr. 2 tabella sottostante):
• uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano;
oppure
• scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.
Per l’attuazione del predetto Regolamento, sono stati integrati nella banca dati TARIC, per il codice NC 4907 0030 “Biglietti di banca”, i seguenti codici documento che l’operatore deve dichiarare nel campo di testo libero della dichiarazione doganale di esportazione a seconda della situazione nella quale si trova:
Progr         Codice documento                    Motivazione
1                  Y810                                            Merci diverse da quelle interessate dai divieti
2                  Y812                                            Specifiche destinazioni d’uso come sopra descritte
Inoltre, con Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/355 del 02 marzo 2022, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L. 67 del 2 marzo 2022 che modifica il Reg. UE 765/2006, sono state aggiornate ed istituite, a decorrere dal 02 marzo 2022, nuove misure restrittive destinate alla Bielorussia.

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