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CRONOTACHIGRAFO: ECCO TUTTE LE NOVITÀ DEL 2020-ULTERIORI DETTAGLI

09 Set 2020

Nel “Pacchetto mobilità UE” recentemente approvato vi sono importanti novità che riguardano le norme su tempi di guida e di riposo, il tachigrafo intelligente, l’accesso alla professione e al mercato, distacco, cabotaggio e trasporti combinati.

Ecco una sintesi delle principali modifiche previste.

Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che chi effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.

Per quanto riguarda l’alternanza di periodi di riposo settimanale regolare (45  ore) e ridotti (24 ore) nei trasporti internazionali, il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, effettuare 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a condizione che, nel corso di 4 settimane consecutive, egli effettui almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 sono periodi di riposo settimanale regolari. Si considera che il conducente effettui trasporti internazionali, se inizia i 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente.

Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Se sono stati effettuati consecutivamente 2 periodi di riposo settimanale ridotti, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei 2 periodi di riposo settimanale ridotti.

Previsto un margine di flessibilità: in circostanze eccezionali, il conducente può superare di 1 ora al massimo, il periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza, per effettuare un periodo di riposo settimanale; di 2 ore al massimo, il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.

È vietato il riposo settimanale regolare in cabina: i periodi di riposo settimanale regolare (45 ore) e quelli superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti, non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio     adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici.

Le imprese devono organizzare l’attività dei conducenti in modo tale che essi possano tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza nell’arco di 4 settimane consecutive, al fine di effettuare almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare o 1 periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di 1 periodo di riposo settimanale ridotto. Se il conducente effettua 2 periodi di riposo settimanali ridotti consecutivi, l’impresa organizza l’attività del conducente in modo che questi possa tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione. L’impresa ha l’obbligo di conservare la documentazione relativa al rispetto di tali disposizioni presso i propri locali, per presentarla alle autorità di controllo, ove richiesto.

Il conducente a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può effettuare altre attività al massimo in 2 occasioni e per non più di 1 ora complessivamente. L’autista deve avere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta. Per fruire della deroga, la durata prevista della tratta marittima/ferroviaria deve essere pari almeno a 8 ore e il conducente deve disporre di una cabina letto.

 

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