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CUPE 2023: RILASCIO ENTRO IL 18 MARZO

12 Mar 2024

Entro il 18 marzo occorre rilasciare la CUPE Certificazione degli utili e dei proventi equiparati, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva.
Prima di approfondire è bene specificare che l’Agenzia delle Entrate lo scorso 18 dicembre ha pubblicato un aggiornamento specificando quanto segue:
alla pagina 4, nella sezione IV “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati”, è inserita la frase “ATTENZIONE: Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022 (Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022). Diversamente i dividendi dovranno essere indicati nel punto 30.
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata da:
• società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir),
• casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati,
• intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa,
• rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa,
• società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati,
• imprese di investimento e agenti di cambio,
• ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:
• titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni
• contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro)
• contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

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