A seguito dell’ennesimo aumento del tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca centrale europea definito la scorsa settimana anche INAIL, la scorsa settimana ha dato notizia di un nuovo adeguamento dei propri tassi di interesse.
In particolare dal 21 giugno 2023 salgono a:
• 10,00% il tasso di interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
• 9, 50% la misura delle sanzioni civili.
La circolare ricorda che gli interessi per le rateazioni in corso NON variano.
Per esse estano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.
Misura delle sanzioni civili ordinarie e ridotte
Nelle seguenti ipotesi viene applicato un tasso pari al 9, 50%:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori
Si conferma infine che per le sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali a decorrere dal 21 giugno 2023, ai fini della riduzione:
• in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile),
• in caso di evasione si applica il tasso del 7%.