L’INPS, con Messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, fornisce chiarimenti in merito all’assegno temporaneo, di cui al DL n. 79/2021, erogato in presenza di figli minori ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del DL n. 69/1988.
La domanda di assegno “ponte” deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso il portale web, dal sito www.inps.it, con PIN (rilasciato entro il 1° ottobre 2020), SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS; il Contact Center Integrato o gli Istituti di patronato.
Dal 1° luglio 2021 sarà disponibile online la procedura telematica dedicata, con la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura. Per le domande presentate:
• entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021;
• dopo il 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.