Per garantire la sicurezza dei lavoratori in settori a rischio come quello dell’edilizia, è necessario verificare periodicamente lo stato di conservazione e l’efficienza delle attrezzature di lavoro secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008. Il D.M. 11 aprile 2011, che ha attribuito all’Inail il ruolo di titolare della prima verifica periodica, prevede che il datore di lavoro in possesso di un apparecchio di sollevamento di tipo trasferibile con portata superiore a 200 kg provveda a dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Istituto, dal quale riceve una matricola, e a richiedere la prima delle verifiche periodiche da effettuare secondo le scadenze indicate nell’allegato VII al suddetto decreto legislativo. Il volume, redatto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Istituto, illustra le fasi dell’attività tecnica di prima verifica periodica, che comprende la compilazione di una scheda tecnica e la redazione di un verbale, e descrive le principali caratteristiche costruttive di gru a torre, paranchi, gru a cavalletto per edilizia e gru derrick.
La comunicazione di messa in servizio e l’immatricolazione.
L’Inail ha realizzato un applicativo per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica dedicati alle diverse tipologie di utenti. Per questo, a partire dal 27 maggio 2019, la comunicazione di messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico Civa, necessario anche per l’invio della richiesta di prima verifica periodica. Per utilizzare l’applicativo è necessario essere registrati al portale dell’Istituto e accedere utilizzando uno dei profili a disposizione.
La richiesta di prima verifica periodica.
La prima verifica periodica deve accertare la conformità della configurazione dell’attrezzatura a quella prevista dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza specifiche e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti, l’Inail può intervenire entro quarantacinque giorni, oppure incaricare la Asl/Arpa (laddove siano stati stipulati specifici accordi) o affidare il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta, scelto negli elenchi regionali dell’Istituto.
La scheda tecnica dell’attrezzatura e il verbale di verifica.
La prima verifica periodica prevede anche la redazione di una scheda tecnica che serve a identificare l’attrezzatura nel corso delle verifiche successive. Tale documento deve essere compilato con specifiche informazioni primariamente reperite dalla documentazione a corredo dell’attrezzatura, come le istruzioni e la dichiarazione CE di conformità. Per la redazione della scheda è necessario, quindi, avere a disposizione le istruzioni in lingua italiana fornite dal fabbricante. Nel caso in cui non si disponga delle istruzioni, non si potrà procedere alla verifica, e il datore di lavoro dovrà inviare una nuova richiesta una volta recuperata la documentazione.