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DECRETO AGOSTO: SOSPENSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO DIFFERITA AL 15 OTTOBRE 2020

 

 

01 Set 2020

L’articolo 99 Del Decreto Agosto proroga al 15 ottobre 2020, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal “Decreto Rilancio” i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali, con la conseguenza che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.

Ricordiamo infatti che il “Decreto Rilancio” Decreto Legge n. 34/2020, aveva introdotto diverse novità in materia di riscossione, in particolare, secondo quanto disposto dall’articolo 154 comma 1, lettera a), veniva prevista la sospensione fino al 31 agosto (ora 15 ottobre) dei termini di versamento derivanti da:

  • cartelle di pagamento,
  • avvisi di addebito,
  • e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione.

Con la recente modifica si consente di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”, in scadenza nell’anno 2020, se non versate alle relative scadenze, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni.

Scatta anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati e arrivano regole più soft per le rateizzazioni e novità anche per i pagamenti della pubblica amministrazione.

Vediamo nel dettaglio le novità in merito alle sospensioni, così come indicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

(art. 154, lettera a, DL Rilancio come modificato dal decreto Agosto)

Differimento al 15 ottobre 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 15 ottobre 2020. Dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

“Rottamazione-ter” – “Saldo e stralcio” (art. 154, lettera c, DL Rilancio come modificato dal decreto Agosto)

Il Decreto Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già modificati con il DL 34/2020.

Di conseguenza, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Rateizzazioni (art. 154, lettere b, d, DL Rilancio come modificato dal Decreto “Agosto”).

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottama-zione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Defini-zione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti (art. 154, lettera a) (art. 152)

Differimento al 15 ottobre 2020 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Sospensione fino al 15 ottobre 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 15 ottobre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Dal 16 ottobre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori ad euro 5.000,00

Sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

 

 

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