E’ stata pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 291 del 7 dicembre 2021 la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. In pratica la legge 205/2021 è la conversione del cd. Decreto Capienze.
Le nuove disposizioni sono in vigore dall’8 dicembre 2021. Vediamo di seguito le principali novità:
1. Spettacoli e Cultura Teatri, cinema, concerti:
– in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. In ogni caso, in zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima consentita al chiuso e al 75% all’aperto;
– in zona bianca, l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata;
– per gli spettacoli all’aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all’autorità competente ad autorizzare l’evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi.
2. Musei: Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro. In particolare, in zona bianca e gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone. Attenzione va prestata al fatto che per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
3. Sport, Pubblico a eventi e competizioni sportive: La capienza consentita non può essere superiore
– in zona bianca: al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 50% al chiuso;
– in zona gialla: al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata;
– quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
4. Discoteche: la capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore:
– al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e
– al 50% al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.
5. Disposizione per spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori: le restrizione in vigore e il fatto che i biglietti siano esclusivamente nominativi valgono ancora. Esclusione per le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.
6. Accesso agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente: l’accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, e la capienza consentita e’ pari a quella massima di riempimento».
Capitolo a parte per le sanzioni in quanto viene espressamente previsto che in caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.