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DECRETO FLUSSI 2021 PER AUTISTI NON COMUNITARI: 20MILA INGRESSI PER L’AUTOTRASPORTO, DOMANDE DAL 27 GENNAIO

12 Gen 2022

Confermata anche per il 2021 una quota di ingressi per l’impiego di cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale per i settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e del settore turistico-alberghiero.
La quota per il settore in questione è di 20.000 unità (nel 2020 erano stati 6.000) di cui 17.000 per Paesi che hanno già sottoscritto accordi in materia migratoria e 3.000 per Paesi con i quali nel corso del 2022 entreranno in vigore accordi analoghi.
Per quanto concerne l’autotrasporto merci, i cittadini di Paesi Terzi potranno essere impiegati solo come lavoratori conducenti purché muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità.

Paesi di provenienza e documenti necessari
I conducenti dovranno pervenire dai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Marocco, Moldavia, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina.
Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino a un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, sarà necessario provvedere alla conversione della patente.
Se il lavoratore non è in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), la durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato, della durata massima di un anno, ed entro tale lasso temporale dovrà conseguire la CQC.
In tal caso, l’impresa dovrà richiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell’Attestato di conducente, sul quale dovrà figurare il “codice 95”, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore.

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