----

DECRETO LAVORO 2023: IL TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

09 Mag 2023

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 04.05.2023 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il Decreto legge n. 48 (Decreto lavoro) che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
Riepiloghiamo di seguito in una breve sintesi alcune delle misure previste.

Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa
Al fine di contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2024, viene istituito l’Assegno di inclusione,.
Viene riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari:
• con disabilità,
• minorenni
• o con almeno sessant’anni di età,
e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi:
• alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente,
• alla durata della residenza in Italia
• e alle condizioni economiche.
Viene inoltre previsto che ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi, sia riconosciuto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Misure sui contratti a termine
Modifiche previste alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), con la variazione delle causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, rispetto a quanto già previsto in legge di bilancio, si prevede l’incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti. Ovvero, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima; viene quindi elevato:
• dal 3% al 7% per i redditi fino a 25 mila euro
• dal 2% al 6% per i redditi fino a 35 mila.

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
In merito alla possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, per ciascun utilizzatore e con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro occasionale, il decreto prevede un aumento a 15.000 euro del limite dei compensi, complessivamente corrisposti da parte degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Inoltre, si prevede un’eccezione nelle cause di esclusione al ricorso del contratto di prestazione occasionale, ovvero il ricorso a tale tipo di contratto è vietato da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Iscrivi alla Newsletter