Il Decreto Milleproroghe è diventato legge.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28.02.2022 la legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto legge del 30.12.2021 n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Le modifiche apportate dalla Legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, e hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Si tratta del consueto decreto “Milleproroghe” che ogni fine anno interviene modificando numerose scadenze previste dalla normativa vigente.
Vediamo brevemente alcune delle misure introdotte dal decreto-legge n. 228 del 2021, come modificato ed integrato nel corso dell’esame in sede referente suddivise per settore di intervento.
In materia di AGRICOLTURA si segnala:
• per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo, nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, i termini scadenti tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022 dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, e all’imposta sul valore aggiunto, sono prorogati al 31 luglio 2022. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022;
• la proroga a tutta la durata del periodo di emergenza della pandemia da Covid-19 (attualmente fissato al 31 marzo 2022), della possibilità, riconosciuta alle aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari posticipando alla fase della corresponsione del saldo, l’adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi benefici.
Con riguardo alle norme in materia FISCALE E FINANZIARIA, segnaliamo:
• la riapertura dei termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest’ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria da COVD-19), sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022;
• l’estensione dell’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e delle s.r.l. alle assemblee che si svolgeranno entro il 31 luglio 2022 e modifica della disciplina antiriciclaggio, con l’identificazione di una nuova fattispecie al ricorrere della quale l’obbligo di adeguata verifica si considera assolto e rafforzando la tutela del segnalante di operazioni sospette;
• il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi viene stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023;
• per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza Covid-19, la proroga fino al 31 dicembre 2025, delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del CONI, per consentire di disporre del tempo necessario per recuperare l’equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali senza scopo di lucro;
• la proroga del termine per avvalersi dell’agevolazione fiscale prevista a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;
In tema di SANITA’ il decreto prevede che:
• a seguito dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, dovute all’emergenza pandemica e alla conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione eco- nomica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
Con riferimento alle ATTIVITA’ ECONOMICHE si segnala:
• l’ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2022, delle disposizioni a favore delle imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, che:
o consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell’imposta di bollo, delle domande di concessioni di occupazione di suolo pubblico
o e che escludono le autorizzazioni per la posa di strutture amovibili in spazi aperti e i termini per la loro rimozione.
Ricordiamo che le misure sopra descritte, inizialmente operanti sino al 31 dicembre 2021, erano già state già prorogate al 31 marzo 2022 dalla Legge di Bilancio 2022.