Si è ormai consolidata nel tempo la prassi di raccogliere in un unico decreto-legge, generalmente pubblicato gli ultimi giorni dell’anno, la proroga di varie scadenze normative, molto diverse tra di loro. E spesso alcune di queste proroghe riguardano anche, direttamente o indirettamente, temi correlati alla sicurezza o alla gestione di eventuali emergenze, come l’emergenza relativa al virus SARS-CoV-2.
È avvenuto anche con il cosiddetto Decreto Milleproroghe, con riferimento al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”.
Ci soffermiamo oggi su alcune delle proroghe che sono entrate in vigore alla pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 31 dicembre 2020):
Partiamo con la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 19).
In tale articolo si indica che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
Rimandiamo alla lettura delle tante norme prorogate, relative all’emergenza COVID-19, che riguardano – come ricordato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 86 – il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; la disciplina delle aree sanitarie temporanee; le unità speciali di continuità assistenziale; le disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; la permanenza in servizio del personale sanitario; la deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione; le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione; le misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; le semplificazioni in materia di organi collegiali; la dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio; l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie; lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari; la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; la sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari; l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19; la sospensione del termine di pagamento dei versamenti contributivi dei lavoratori autonomi beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020, fino alla comunicazione dell’esito della istanza da parte dell’Inps”.
Ci soffermiamo, in particolare, sulla proroga dei termini relativi al lavoro agile/smart working.
L’articolo 19 infatti, come abbiamo visto, proroga alcuni termini alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 con riferimento a:
Infine è prorogata anche – alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 – la sorveglianza sanitaria eccezionale che è prevista dall’articolo 83 (Sorveglianza sanitaria) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Alcune proroghe riguardano poi il Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici).
Rimandando alla lettura integrale dell’articolo 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) del DL 183/2020, riportiamo alcune delle proroghe: