Alpe Adria Imprese

----

DECRETO MILLEPROROGHE: SMART WORKING E NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA

13 Gen 2021

Si è ormai consolidata nel tempo la prassi di raccogliere in un unico decreto-legge, generalmente pubblicato gli ultimi giorni dell’anno, la proroga di varie scadenze normative, molto diverse tra di loro. E spesso alcune di queste proroghe riguardano anche, direttamente o indirettamente, temi correlati alla sicurezza o alla gestione di eventuali emergenze, come l’emergenza relativa al virus SARS-CoV-2.

 

È avvenuto anche con il cosiddetto Decreto Milleproroghe, con riferimento al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”.

 

Ci soffermiamo oggi su alcune delle proroghe che sono entrate in vigore alla pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 31 dicembre 2020):

 

Il lavoro agile e le proroghe dei termini correlati allo stato di emergenza

 

Partiamo con la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 19).

 

In tale articolo si indica che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.

 

Rimandiamo alla lettura delle tante norme prorogate, relative all’emergenza COVID-19, che riguardano – come ricordato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 86 – il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; la disciplina delle aree sanitarie temporanee; le unità speciali di continuità assistenziale; le disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; la permanenza in servizio del personale sanitario; la deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione; le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione; le misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; le semplificazioni in materia di organi collegiali; la dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio; l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie; lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari; la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; la sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari; l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19; la sospensione del termine di pagamento dei versamenti contributivi dei lavoratori autonomi beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020, fino alla comunicazione dell’esito della istanza da parte dell’Inps”.

 

Ci soffermiamo, in particolare, sulla proroga dei termini relativi al lavoro agile/smart working.

 

L’articolo 19 infatti, come abbiamo visto, proroga alcuni termini alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 con riferimento a:

  • Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34 relativo alle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile: secondo questo comma le pubbliche amministrazioni – di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile (…) al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”;
  • Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relativo al lavoro agile: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, “può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)”. Inoltre i datori di lavoro del settore privato “comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

 

Infine è prorogata anche – alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 – la sorveglianza sanitaria eccezionale che è prevista dall’articolo 83 (Sorveglianza sanitaria) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Le proroghe relative al codice degli appalti e all’edilizia scolastica

Alcune proroghe riguardano poi il Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici).

 

Rimandando alla lettura integrale dell’articolo 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) del DL 183/2020, riportiamo alcune delle proroghe:

  • con riferimento all’art. 207, comma 1, del DL n. 34/2020 (possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto) slitta di 6 mesi – dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 – il termine relativo all’aumento della percentuale dell’anticipazione al 30%;
  • con riferimento all’art. 1, comma 4, DL 32/2019 viene confermata la possibilità di progettare e avviare le procedure di affidamento anche nel caso di finanziamenti limitati alla sola progettazione;
  • alcune deroghe riguardano il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici). Ad esempio viene prorogato per il 2021 il regime transitorio relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e viene estesa la validità delle misure provvisorie in materia di subappalto (si sposta al 30 giugno 2021 il termine entro il quale resta in vigore l’aumento del limite al subappalto fino al 40% dell’importo complessivo dei contratti di lavoro, servizi o forniture e la sospensione dell’obbligatorietà di indicare i subappaltatori in sede di gara).

Iscrivi alla Newsletter