Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, è concesso ai sensi dell’art 125 del Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 19 maggio 2020, anche un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambiente, la sanificazione degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
L’art 125 in oggetto rubricato “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” abroga l’art.64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art.30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
Il credito può spettare fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno d’imposta 2020 e riguarda dettagliatamente le spese sostenute per:
Si ricorda che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 9 del 13 aprile 2020 ha chiarito quali siano i dispositivi interessati dall’agevolazione fiscale del credito:
Si sottolinea che stando a quanto precisato dalla circolare vi rientrano anche gli acquisti inerenti detergenti mani e disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro.
Ecco quali sono le modalità di fruizione del credito d’imposta in oggetto:
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.