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DECRETO RILANCIO: NUOVA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI A SETTEMBRE 2020

26 Mag 2020

La rivalutazione dei terreni e partecipazioni è sempre nei pensieri del legislatore che non si scorda mai di prorogarla o riaprirla con qualche piccola modifica.

Ma vediamo nel dettaglio.

Attualmente è in corso la riapertura prevista dalla Legge di Bilancio 2020 che ha disposto la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni entro il 30 giugno 2020 per i beni o quote possedute non in regime di impresa al 1° gennaio 2020.

Le modalità previste dalla Legge di Bilancio non erano differenti dalle precedenti rivalutazioni,  unica differenza l’imposta sostitutiva stabilita per entrambe le rivalutazioni nella misura dell’11% (nel 2019 era l’11% per le partecipazioni e 10% per i terreni).

Il Decreto Rilancio, all’art.                       137, prevede la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni entro il 30 settembre 2020 posseduti non in regime di impresa al 1° luglio 2020.

Non si tratta quindi di una semplice proroga, ma di una riapertura con un data di riferimento del possesso diversa, 1° luglio invece che 1° gennaio.

Questo vuol dire che la perizia già redatta con riferimento ai beni posseduti al 1 gennaio 2020 dovrà essere giurata entro il 30 giugno 2020, e anche se si sono vendute le quote entro il 30 giugno 2020 la perizia dovrà essere fatta con riferimento al possesso al 1° gennaio 2020 e giurata sempre entro il 30 giugno. Ricordiamo infatti che per le partecipazioni è possibile la rivalutazione anche dopo la vendita delle stesse.

Ricordiamo che i soggetti che possono rivalutare sono:

  • le persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa,
  • le società semplici ed enti ad esse equiparate,
  • gli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale,

I beni oggetto di rivalutazione sono:

  • Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili, posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi.
  • Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di: proprietà o usufrutto.

Le altre condizioni restano invariate rispetto alle precedenti rivalutazioni.

Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica rata entro il 30 settembre o in tre rate annuali con la maggiorazione degli interessi.

 

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