Il “Decreto Rilancio” Decreto Legge n. 34/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, ha introdotto diverse novità in materia di riscossione, in particolare, secondo quanto disposto dall’articolo 154 comma 1, lettera a), è prevista la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da:
La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione.
Pertanto sono sospesi i termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione scadenti dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (già previsti dal decreto “Cura Italia”, D.L. n. 18/2020, ma in precedenza fino al 31 maggio), per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, e dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 settembre 2020.
Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”, in scadenza nell’anno 2020, se non versate alle relative scadenze, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni.
Scatta anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati, arrivano altresì regole più soft per le rateizzazioni e novità anche per i pagamenti della pubblica amministrazione.
Per questo motivo sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti (Faq) per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte, in materia di riscossione.
Vediamo le novità in merito alle sospensioni, così come indicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 agosto 2020. Dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2020.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Defini-zione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate, se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.
Per il pagamento …
Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544.