Congedi COVID per quarantena ampliati ai figli fino a 16 anni invece che 14, nei casi disposti dalle autorità sanitarie e nei casi di sospensione dell’attività didattica, ma in questo caso senza indennità retributiva INPS, alternativi al diritto allo smart working.
Il Decreto Ristori con nuove misure per il sostegno di lavoratori e imprese interviene a seguito dell’emanazione del DPCM 24 ottobre 2020 in cui si è stabilita la parziale sospensione delle attività didattiche in presenza per gli studenti delle scuole medie di secondo grado.
All’art. 22 infatti si prevede una estensione della agevolazione prevista dal Decreto 111/2020, e poi recepita nella conversione del Decreto Agosto, che garantiva ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati il diritto allo smart working oppure il congedo indennizzato al 50% di uno dei genitori per necessità di assistenza ai figli in caso di quarantena per possibile contagio da COVID 19 a scuola o durante attività extrascolastiche, disposta dalla ASL di riferimento. Può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 111 dell’8 settembre 2020) e il 31 dicembre 2020.
Le novità del Decreto Ristori agiscono su due aspetti:
l’agevolazione si applica anche per la sospensione delle attività didattiche in presenza legata all’emergenza epidemiologica da COVID 19;
Inoltre opera per i figli fino a 16 anni invece che 14, ma in questo caso il diritto di astenersi dal lavoro non viene indennizzato. Il lavoratore gode comunque di divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.