Nell’ambito del D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, il Legislatore ha riproposto il c.d. “bonus sanificazione” per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti.
In particolare, come previsto dall’art. 32, spetta un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per:
• la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
• l’acquisto di strumenti di protezione individuale e altri strumenti atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il COVID-19.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono:
• esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo;
• enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
• strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni per il 2021; e può essere utilizzato in compensazione in F24 oppure nel Mod. REDDITI 2022.
Le modalità attuative dell’agevolazione sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate: è probabile che sarà necessario presentare una specifica comunicazione finalizzata all’individuazione della percentuale utilizzabile per la quantificazione del bonus in esame.