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DEDUZIONI IRAP: NOVITA’ DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

13 Set 2022

Il D.L. n. 73/2022 (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”), semplifica le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato con decorrenza dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 2021). Vediamo le novità entrate in vigore.
Il Decreto Semplificazioni conferma la deduzione integrale del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato da applicare non più in via residuale (art. 11, co. 4-octies) e limita le altre deduzioni ai lavoratori a tempo determinato.

1) Deduzione Irap dipendenti
L’art. 10 del Decreto Semplificazioni interviene sul testo dell’art. 11 del D.Lgs 446/97 a decorrere dal periodo d’imposta 2021. Tale articolo prevede ora le seguenti disposizioni:
– comma 1, lett. a), n. 1: la deduzione dei premi INAIL diviene riservata ai dipendenti a tempo determinato;
– comma 1, lett. a), n. 2 (cd. “cuneo fiscale”): sono abrogate le deduzioni forfettarie (pari a €. 7.500 (deduzione base), incrementata €. 13.500 per i dipendenti donna o under 35 anni) per i dipendenti a tempo indeterminato;
– comma 1, lett. a), n. 4 (cd. “cuneo fiscale”): è abrogata la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti a tempo indeterminato;
– comma 1, lett. a), n. 5: la deduzione (in passato alternativa al cuneo fiscale) riservata alle seguenti particolari categorie di lavoratori viene riservata a quelli assunti a tempo determinato
– apprendisti, disabili e contratti di formazione e lavoro e di inserimento,
– dipendenti addetti all’attività di ricerca e sviluppo;
– comma 1-bis: rimane invariata la deduzione delle indennità di trasferta per le imprese di autotrasporto di merci;
– comma 4-bis: rimane invariata la deduzione forfettaria determinata in ragione del valore della produzione dichiarato nel periodo;
– comma 4-bis1: la deduzione forfettaria (in passato alternativa al cuneo fiscale) fino a €. 1.850 per ciascun lavoratore (per contribuenti con valore della produzione non superiore a 400.000 €) fino a un massimo di 5 diviene riservata ai dipendenti a tempo determinato;
– comma 4-quater: viene abrogata la deduzione (fino a un massimo di 15.000 €) spettante in presenza di incremento occupazionale di lavoratori a tempo indeterminato rispetto al periodo precedente;
– comma 4-septies: rimane inalterato il tetto massimo di deduzione ammessa per ciascun dipendente (rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro);
– comma 4-octies:
– primo periodo: è confermata la deduzione del costo complessivo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, senza che tale conteggio debba essere effettuato successivamente all’applicazione di altre eventuali deduzioni,
– secondo periodo: è confermata la deduzione per i lavoratori stagionali.
Per effetto delle modifiche sopra accennate per le deduzioni Irap del personale è confermata la deducibilità integrale del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato, ora prevista come deduzione a sè stante mentre per le deduzioni previste dal comma 1, lett. a), nn. 1 e 5, (ossia rispettivamente la deduzione per contributi INAIL e per spese per apprendisti, disabili CFL e dal comma 4-bis.1 e la deduzione di € 1.850) ora si applicano con riferimento ai lavoratori a tempo determinato.
Come esposto in precedenza, per effetto di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 10 del D.L. 73/2022, le novità in esame sono applicabili dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.06.2022, ossia in generale dal 2021.

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