Anche con riferimento alla definizione agevolata disposta dalla Legge di Bilancio 2023, avente ad oggetto, nel caso specifico, gli avvisi di accertamento per il recupero dell’IVA indetraibile in capo a due società, il procedimento potrà considerarsi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito della definizione agevolata.
Di conseguenza, gli istanti potranno presentare domanda di restituzione (ex articolo 30¬ter, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 – decreto IVA), entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione alla controparte dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
È quanto afferma l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 408 del 31 luglio 2023.
Quest’ultima, è scaturita a seguito di un’istanza d’interpello presentata con riferimento alla definizione agevolata disposta dalla Legge di Bilancio 2023, avente ad oggetto gli avvisi di accertamento per il recupero dell’IVA indetraibile in capo a due società istanti.
In seguito a detti avvisi di accertamento notificati per gli anni d’imposta 2014 e 2015, con cui è stata negata la detrazione dell’IVA applicata dalla società in questione, le società hanno impugnato i predetti avvisi dinanzi la CTP che, a sua volta, ha affermato la legittimità e fondatezza della ripresa fiscale dell’Ufficio a titolo d’imposta, accogliendo anche la domanda subordinata delle ricorrenti circa l’annullamento della pretesa relativa agli interessi moratori ed alle sanzioni irrogate.
L’Ufficio ha, quindi, appellato la predetta sentenza dinanzi alla CTR e, con riferimento ai contenziosi in essere, i soggetti istanti intendono adesso avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, prevista dall’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). A tal fine, hanno chiesto chiarimenti in merito alla possibilità, una volta definito il contenzioso, di richiedere la restituzione dell’IVA al Fisco, ai sensi dell’articolo 30¬ter, comma 2, del decreto IVA.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver riepilogato quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni richiamate dagli istanti nell’interpello, l’Amministrazione Finanziaria, come illustrato dalla Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, ha ricordato che, sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata:
• le controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione in particolare occorre far riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all’ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° gennaio 2023, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
• le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023;
• le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la riassunzione.
Non possono, invece, essere considerate definibili le liti per le quali, alla data di presentazione della domanda, è stata depositata sentenza della Corte di Cassazione senza rinvio.
Per l’Agenzia delle Entrate, è necessario chiarire come gli istanti possano recuperare, in qualità di cedenti, l’IVA che vorrebbero restituire alle proprie controparti/cessionari, pari all’imposta che questi ultimi dovrebbero corrispondere in sede di definizione. A tal proposito, il Fisco richiama anche l’articolo 30¬ter, comma 2, del decreto IVA, il quale prevede che «nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa».
La norma – evidenzia l’Agenzia – pone chiaramente tra le condizioni necessarie per la presentazione della domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, applicata ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, la circostanza che la stessa imposta sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione Finanziaria.
Nel parere, si richiamano anche le Risposte n. 128 e 129 del 2019, le quali, in merito alla ”definizione agevolata delle controversie” di un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA indetraibile in capo alla cessionaria, avevano chiarito che, con la definizione agevolata «il procedimento può considerarsi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata; conseguentemente il cedente è legittimato, in applicazione del comma 2 dell’articolo 30¬ter del D.P.R. n. 633/1972, a presentare domanda di restituzione entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario dell’importo pagato a titolo di rivalsa».
In coerenza con tali risposte, quindi, per il Fisco i principi ivi stabiliti possono esser applicati anche alle controversie tributarie definite secondo le disposizioni della Legge di Bilancio 2023.
Ne consegue che, ai fini della soluzione del quesito in esame, secondo l’Agenzia l’adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria da parte del cessionario/committente o cedente/prestatore che abbia detratto l’IVA indebitamente addebitatagli a titolo di rivalsa o recuperata attraverso note di variazione, legittima il cedente/prestatore o il cessionario/committente, nei limiti delle somme corrisposte alla controparte ai fini della definizione, a presentare domanda di rimborso, ai sensi dell’articolo 30¬ter del decreto IVA, entro il termine di due anni dalla data di restituzione alla controparte medesima dell’IVA pagata a titolo di rivalsa.
Il rimborso, nel caso in esame, sarà pari al valore della controversia per i giudizi pendenti in secondo grado ed al 90% del valore della controversia per quelli pendenti in primo grado. In caso di pagamento dilazionato di quanto dovuto per la definizione agevolata, rileveranno le rate effettivamente pagate.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, diversamente da quanto prospettato dagli istanti, tuttavia, anche con riferimento alla definizione agevolata disposta dalla Legge di Bilancio 2023, il procedimento potrà considerarsi concluso in via definitiva al momento del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale che dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata.
Conseguentemente, gli istanti potranno presentare domanda di restituzione (ex articolo 30¬ter, comma 2, decreto IVA), entro il termine di 2 anni dall’avvenuta restituzione alla controparte dell’importo pagato a titolo di rivalsa.