Il Decreto Liquidità convertito in legge 5 giugno 2020 n.40 introduce con l’art 12 quater il comma 3 bis nell’art 66 del DL n 18/2020 in tema di erogazioni liberali in natura, rendendo detraibili ai fini IVA tali beni donati per far fronte alla emergenza epidemiologica da coronavirus.
Ai fini Iva per gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispone che tali acquisti si considerano effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, e pertanto l’Iva assolta sugli acquisti viene considerata detraibile secondo la disciplina generale (articolo 19 del D.P.R n. 633 del 1972).
Ricordiamo che l’articolo 66 del DL n. 18 del 2020, concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica e in particolare:
I beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; tali operazioni non sono soggette all’imposta sulle donazioni.
A fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate. Tali agevolazioni sono estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilisticamente riconosciuti.