----

DETRAIBILITÀ AI FINI IVA DEI BENI OGGETTO DI EROGAZIONI LIBERALI PER IL COVID

16 Giu 2020

 

Il Decreto Liquidità convertito in legge 5 giugno 2020 n.40 introduce con l’art 12 quater il comma 3 bis nell’art 66 del DL n 18/2020 in tema di erogazioni liberali in natura, rendendo detraibili ai fini IVA tali beni donati per far fronte alla emergenza epidemiologica da coronavirus.

Ai fini Iva per gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,  si dispone  che tali acquisti si considerano effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, e pertanto l’Iva assolta sugli acquisti viene considerata detraibile secondo la disciplina generale (articolo 19 del D.P.R n. 633 del 1972).

Ricordiamo che l’articolo 66 del DL n. 18 del 2020, concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica e in particolare:

  • per le persone fisiche e gli enti non commerciali c’è la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 30% delle erogazioni liberali, fino a un massimo di 30.000 euro;
  • per i titolari di reddito d’impresa, si applica quanto stabilito dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ovvero le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti, sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte;

I beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; tali operazioni non sono soggette all’imposta sulle donazioni.

A fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate. Tali agevolazioni sono estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilisticamente riconosciuti.

 

Iscrivi alla Newsletter