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DETRAIBILITA’ DELLE SPESE PER BONUS “MINORI” NELL’EDILIZIA

01 Mar 2022

L’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, che le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità e per ottenere l’asseverazione della congruità dei costi, relative ai bonus diversi dal 110%, sono in ogni caso detraibili. Ciò anche laddove siano state materialmente sostenute nel periodo compreso dal 12 novembre al 31 dicembre 2021.
I dubbi interpretativi erano sorti in ragione della tecnica legislativa utilizzata. I limiti alle cessioni dei crediti per i bonus c.d. “minori”, quindi diversi dal 110%, sono stati introdotti dal c.d. D.L. anti – frodi (D.L. n. 157/2021). Il provvedimento, non è stato convertito in legge, quindi è decaduto, ma le disposizioni ivi contenute, sia pure con alcune modificazioni, sono state trasfuse all’interno della legge di Bilancio 2022, entrata in vigore dall’inizio dell’anno.
Tale legge ha previsto espressamente, la detrazione dei costi sostenuti per l’apposizione del visto e per l’asseverazione della congruità, ma l’entrata in vigore del provvedimento dal 1° gennaio 2022, ha fatto sorgere il dubbio circa l’applicabilità della novella, anche nel periodo compreso tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021.
L’Agenzia delle Entrate, si era già espressa positivamente nel corso di un videoforum, ma ora la soluzione trova conferma nelle modifiche normative introdotte durante l’iter di conversione del c.d. decreto Milleproproghe.
In particolare, l’art. 3-sexies del citato decreto, la cui legge di conversione è stata approvata definitivamente al Senato il 24 febbraio scorso, estende retroattivamente le disposizioni già previste dal 1° gennaio 2022 dal comma 1-ter dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, così come modificato dall’art. 1, comma 29 della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
La disposizione riguarda esclusivamente i casi in cui il soggetto committente intenda fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito. Viceversa, qualora si intenda beneficiare della detrazione all’interno della dichiarazione dei redditi, il problema non si pone. Infatti, in tale ipotesi, non è necessaria né l’apposizione del visto di conformità, né l’asseverazione della congruità dei costi.
La nuova previsione, inserita all’interno del Decreto Milleproroghe, ha di fatto uniformato la disciplina con quella prevista per il Superbonus. In quest’ultimo caso, sin dall’origine, la disposizione prevedeva la deducibilità dei predetti costi e la circostanza è stata confermata sin dalla prima circolare n. 24/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Il chiarimento è stato necessario in quanto i nuovi obblighi di controllo anche per i c.d. “bonus minori,” previsti al fine di scongiurare il rischio di comportamenti fraudolenti, sono stati inseriti successivamente rispetto alla disciplina originaria. La tecnica legislativa utilizzata ha determinato un quadro normativo “confuso”, disarticolato e non omogeneo. Per tale ragione è stato necessario più di un intervento non solo di tipo interpretativo, ma anche in grado di assicurare un’adeguata copertura normativa alle diverse novità che si sono succedute nel tempo.
Non si tratta, però, dell’ultima modifica. Infatti, il 25 febbraio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 47, il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.
Si tratta dell’ennesima modifica normativa che, perlomeno nella fase di prima applicazione, rallenterà il funzionamento della piattaforma utilizzabile per la cessione dei crediti.

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