L’Agenzia delle Entrate recentemente, in risposta ad un interpello, ha affrontato il tema del trattamento fiscale applicabile ai premi assicurativi versati dal datore di lavoro per polizze vita collettive a tutela del rischio morte, in favore dei propri dipendenti.
Tale intervento è mirato a chiarire se, in riferimento ai premi pagati per queste polizze, per i lavoratori sia possibile beneficiare simultaneamente di due agevolazioni fiscali previste dal TUIR: la detrazione del 19% sui premi assicurativi per rischio morte e l’esclusione degli stessi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Il quesito nasce dall’interpretazione del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, ha stipulato collettivamente tali polizze per il proprio personale, confidando nella possibilità di applicare entrambe le agevolazioni.
L’Agenzia interviene, pertanto, per fare chiarezza su come queste disposizioni fiscali si applicano alle polizze collettive, delineando i limiti e le condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni, e indicando in particolare che, in determinate circostanze, i 2 benefici non sono cumulabili.
1) Detraibilità polizze vita collettive: la risposta dell’Agenzia
L’Agenzia ha affermato che:
• I premi assicurativi per polizze vita collettive sono in linea di principio inclusi nel reddito di lavoro dipendente, come stabilito dall’art. 51, comma 1, del TUIR. Tuttavia, l’art. 51, comma 3, consente che i beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti non concorrano alla formazione del reddito fino a un certo limite (cd. fringe benefit).
• La detrazione del 19% sui premi versati è applicabile solo se gli stessi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Se i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito, come previsto dall’art. 51, comma 3, non è possibile fruire della detrazione fiscale secondo l’art. 15 del TUIR.
• Nel caso specifico, i premi non possono essere detraibili in quanto esclusi dalla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.
In sostanza i premi possono essere detratti dal lavoratore/contribuente solo se:
1. versati in prima persona dal lavoratore o
2. nel caso di versamento da parte del datore di lavoro, solo se assoggettati a tassazione come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR).