Con Ordinanza 12 novembre 2021, n. 33968, la Corte di Cassazione ha stabilito che il godimento dei benefici fiscali, connesso all’acquisto della prima casa, presuppone che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell’atto di acquisto dell’immobile, dichiarando espressamente, pena l’inapplicabilità dei benefici stessi, di:
• volersi stabilire nel Comune dove si trova l’immobile;
• non godere di altri diritti reali su immobili nello stesso Comune;
• non aver già fruito dei medesimi benefici.
In particolare, la Suprema Corte evidenzia che la dichiarazione di non possedere, su tutto il territorio nazionale, di altra abitazione già acquistata con la medesima agevolazione, deve essere effettuata nell’atto di acquisto e deve riguardare la situazione esistente in quel momento.
Non rileva, quindi, ai fini fiscali, che le parti abbiano pattuito di subordinare l’efficacia dell’acquisto alla condizione sospensiva della rivendita, entro un dato termine, dell’abitazione già appartenente all’acquirente.