Il Dl 102/2013, ha introdotto 5 fattispecie di esonero dall’IMU soggette all’obbligo dichiarativo, previsto a pena di decadenza dal beneficio:
• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fabbricati «merce»);
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• gli alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
• gli immobili del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare;
• gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati ad attività di ricerca scientifica
creando un’importante questione interpretativa.
Adeguandosi ad una recente pronuncia della Cassazione il MEF ha da poco chiarito che la dichiarazione IMU è obbligatoria per avere diritto all’esenzione.
Sinteticamente, viene affermato che l’onere della comunicazione è un principio generale del diritto tributario.
Più nel dettaglio, viene chiarito che il beneficio dell’esenzione dall’IMU per
• i fabbricati “merce”,
• gli alloggi sociali,
• le case dei militari,
è subordinato alla presentazione della specifica dichiarazione, pur in assenza di un’espressa previsione «a pena di decadenza».
Si sottolinea che la Cassazione, in merito all’obbligo dichiarativo relativamente ai casi dei fabbricati “merce”, più volte ha confermato che l’esonero dall’IMU presuppone la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza dal beneficio.
In particolare, con la pronuncia n.25774/2022 la Cassazione ha evidenziato che non è sufficiente l’indicazione nel bilancio della destinazione degli immobili alla vendita, rimarcando la necessità della dichiarazione.
Con le decisioni n.5190 e n.5191 del 2022 la Cassazione ha avuto modo di evidenziare che la legge 160/2019 (disciplina della nuova IMU) non ha abrogato il Dl 102/2013, riaprendo la questione sui casi soggetti all’obbligo dichiarativo a pena di decadenza.
Considerando che la disciplina sulla nuova IMU prevede tre fattispecie, ossia fabbricati merce, alloggi sociali e immobili forze armate e militari, soggette all’obbligo dichiarativo, si dovrebbe attribuire alla dichiarazione un’efficacia costitutiva dell’agevolazione.
Il dipartimento delle Finanze ha da poco preso atto dei recenti sviluppi giurisprudenziali e in particolare della decisione n.37385/2022 della Cassazione, nella quale si legge che “il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022)”.
Pertanto l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale.