Lo scorso 12 luglio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, cd Agricoltura, contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca, dell’acquacoltura e di interesse strategico nazionale. La legge è entrata in vigore il 14 luglio 2024.
Per assicurare la tutela della salute dei lavoratori, con gli articoli 2-bis, commi 1-4, in particolare viene agevolato l’accesso agli ammortizzatori sociali per i datori di lavoro tutelati dalla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e da integrazione salariale ordinaria (CIGO) in caso di eventi metereologici avversi come il caldo eccezionale delle ultime settimane.
Per la misura sono stati stanziati complessivamente 13 milioni di euro
Vediamone in sintesi gli aspetti principali.
1) Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA): scadenze
Il comma 1 dell’articolo 2-bis consente il riconoscimento del trattamento CISOA agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero stabilito, per sospensioni o riduzioni tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024.
Questo trattamento è neutro ai fini del limite massimo di 90 giorni annui e i periodi di sospensione o riduzione sono equiparati a periodi lavorativi per il requisito delle 181 giornate di lavoro effettivo.
Presentazione delle domande CISOA
Le domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato con riduzione dell’attività lavorativa devono essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o riduzione, seguendo le consuete modalità, e indicando quale causale dell’istanza “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.
In sede di prima applicazione, le istanze per eventi verificatisi dal 14 luglio 2024 (entrata in vigore della legge) alla data di pubblicazione del messaggio (26 luglio) devono essere inviate entro il 10 agosto 2024.
2) Autorizzazioni e pagamento CISOA – Uniemens Posagri
Le domande per intemperie stagionali con riduzione dell’attività lavorativa sono autorizzate direttamente dall’Istituto, mentre quelle per sospensione giornaliera mantengono la potestà decisoria della Commissione provinciale. I trattamenti CISOA sono pagati direttamente dall’Istituto.
3) integrazione salariale ordinaria (CIGO EONE DL Agricoltura domande e conguagli
Il DL 63/2024 prevede che i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni possano accedere alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024 senza che questi periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti.
Questi datori non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Tuttavia, i periodi di integrazione salariale autorizzati rilevano per il calcolo del contributo addizionale per ulteriori periodi di integrazione salariale nel quinquennio mobile.
Le domande di integrazione salariale ordinaria devono essere presentate seguendo le consuete modalità.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro utilizzeranno codici di conguaglio specifici comunicati dall’Istituto tramite il Cassetto previdenziale del contribuente.