La Corte di Cassazione in una recente ordinanza ha affermato che sono legittime le doppie sanzioni per violazioni in materia di lavoro e di immigrazione irregolare per il datore di lavoro, spiegando che l’illecito penale non assorbe le irregolarità amministrative. Vediamo maggiori dettagli di seguito.
Il caso riguardava una srl unipersonale edile il cui titolare era stato raggiunto da sanzioni amministrative per avere occupato, per 554 giornate, un lavoratore ucraino senza che la sua presenza risultasse dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Sia il tribunale che la corte territoriale hanno respinto i suoi ricorsi sia in merito alla maturazione della prescrizione che in merito alla sanzione aggiuntiva prevista dall’art 36 comma 7 dl 223/2006 che prescrive:” Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresi’ punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”
Con l’ordinanza in oggetto la Cassazione respinge il ricorso del datore di lavoro, confermando la sentenza di merito.
Quanto assunto conferma anche la circolare del Ministero del Lavoro n. 38 del 2010.
La sentenza precisa che “nel caso di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative…poste a tutela del prestatore di lavoro… non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro, in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza, che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull’immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina”
Precisa inoltre che: “le finalità sottese all’irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa sono diverse per cui non sussiste violazione del principio del divieto del “ne bis in idem”».