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DURF APPALTI DAL 21 LUGLIO RIPARTE IL CONTROLLO SULLE RITENUTE

 

07 Lug 2020

Scade il 21 luglio la proroga fissata dal Decreto Liquidità (Dl 23/2020) per i certificati di regolarità fiscale relativi alle ritenute (cd. DURF) effettuate dal prestatore in procedure di appalto di valore superiore a 200mila euro, emessi entro il mese di febbraio. Ciò significa che i controlli sulle ritenute potranno interessare molte aziende, prima escluse in presenza del Durf. L’articolo 4 del Dl 124/2020 richiede infatti che l’appaltatore, una volta effettuato il versamento, trasmetta al committente le deleghe di versamento, consentendogli di fare le verifiche. Il DURF permette appunto di essere esonerati da quest’obbligo. Viene emesso in presenza di determinati requisiti (tra cui l’esistenza da almeno tre anni, la regolarità contributiva, l’assenza di debiti insoddisfatti).

Possibile un grande affollamento agli sportelli in questo mese di luglio per le imprese che hanno fatto richiesta di certificazione a febbraio e nel mese di marzo, dato che i certificati hanno durata 4 mesi.

Da segnalare inoltre che la moratoria sulle sanzioni prevista con la circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2020, è scaduta il 30 aprile scorso. Necessario quindi per le imprese fare molta attenzione ed effettuare le comunicazioni entro il termine del 21 luglio, in quanto le irregolarità prevedono anche la sospensione dei pagamenti da parte dei committenti obbligati e la segnalazione all’Agenzia entro 90 giorni, a pena sanzioni anche per i committenti.

“Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornita al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione indicata”.

 

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