La scorsa settimana è scattato il divieto di immettere al consumo i prodotti in plastica monouso se non realizzati in materiale biodegradabile e compostabile conforme alle norme Uni En 13432 o Uni En 14995 con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% (dal 2024 diventerà 60%).
Il divieto è contenuto nell’articolo 5 del Dlgs 196/2021, è entrato in vigore lo scorso 14 gennaio (Gazzetta Ufficiale 285/2021) e riguarda i prodotti indicati nella parte B dell’allegato. Si tratta del cosiddetto “Sup-single use plastics” di cui alla direttiva (Ue) 2019/904, ora attuata dal decreto; uno dei pilastri della strategia europea per la plastica nell’economia circolare approvata il 16 gennaio 2018 da Bruxelles. Il divieto riguarda anche tutti i prodotti in plastica oxodegradabili (cioè contenenti additivi chimici per la frammentazione).
Le regole
Il Dlgs 196/2021 prevede la riduzione, entro il 2026 (rispetto al 2022), del consumo di molte tipologie di Sup (articolo 4, parte A dell’allegato) mediante accordo di programma stipulati tra: Ministero Transizione ecologica, Sviluppo economico, regioni, imprese e associazioni di categoria. Per la modifica dei cicli produttivi sono previsti dieci milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Per promuovere l’acquisto e l’uso di materiali e prodotti alternativi, è riconosciuto, un credito d’imposta per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (massimo tre milioni in tutto). In entrambi i casi sono attesi i decreti del Ministero Transizione Ecologica.
Inoltre, l’articolo 6 prevede nuove caratteristiche costruttive di contenitori per bevande fino a tre litri e imballaggi compositi di bevande per le quali i tappi e i coperchi devono rimanere attaccati al contenitore (no per contenitori in vetro e quelli per fini medici speciali). Si aggiunge l’obbligo di marcatura (disciplinato dal regolamento 2020/2151/Ue) previsto per i Sup indicati nello schema (articolo 7) per informare i consumatori sulla gestione del rifiuto e la presenza di plastica nel prodotto.
Le sanzioni
La violazione degli obblighi relativi al divieto, requisiti dei prodotti e marcatura è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25mila euro (aumenta fino al doppio del massimo per l’immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore). È consentito l’esaurimento delle scorte per le quali possa dimostrarsi la messa a disposizione sul mercato prima del 14 gennaio 2022.
L’immissione sul mercato di imballaggi privi di “eco etichetta” (articolo 219, comma 5, Dlgs 152/2006) è colpita con la sanzione da 5mila euro a 25mila euro; tuttavia il decorso di tale obbligo è stato prorogato al 1° luglio 2022 dal Dl 228/2021 (“milleproroghe” articolo 11, comma 1).