La scorsa settimana, più esattamente il 17 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un comunicato del MEF con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ricordiamo che ai sensi dell’art 5 del Dlgs n 231/2002:
“Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’articolo 7.
Il tasso di riferimento è così determinato:
a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.”
A tal fine il comunicato di cui si tratta informa del fatto che, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2023, il tasso di riferimento è pari al 4%.