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Effetti sul bilancio 2024 della sospensione degli ammortamenti 2020-2023

25 Mar 2025

Nel 2020 il Legislatore aveva previsto, per l’esercizio in corso all’agosto 2020, la possibilità di non rilevare, sul bilancio civilistico, le quote di ammortamento annuali delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Con l’obiettivo di sostenere i bilanci delle imprese italiane in un momento di grande incertezza la deroga è stata estesa al bilancio 2021 e, al sopraggiungere della guerra in Ucraina, anche a quello dell’esercizio 2022.
Infine il regime derogatorio, previsto dall’articolo 60, comma 7-bis, del DL 104/2020, come convertito dalla Legge 126/2020 è stato esteso dal Decreto Legge 189/2022 anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023, per i soggetti economici che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. La proroga si è limitata ad estendere anche all’esercizio 2023 la precedente disciplina derogatoria, senza apportare modifiche.

1) La sospensione degli ammortamenti sui bilanci dal 2020 al 2023
I contribuenti hanno potuto decidere se non rilevare fino alla totalità dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio approvato; con possibilità di effettuare sospensioni parziali.
Gli obblighi derivanti dall’utilizzo della deroga erano sostanzialmente 2:
• quello di accantonare una riserva indisponibile di utili, di importo equivalente agli ammortamenti che non sono stati rilevati: in caso di mancanza o insufficienza di utili di esercizio, la riserva poteva essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; e, in mancanza anche di queste, potevano essere accantonati gli utili futuri;
• quello di esporre in Nota integrativa, o in calce allo Stato patrimoniale (in caso di imprese cosiddette micro), una informativa analitica: degli ammortamenti non rilevati, delle motivazioni che hanno spinto l’impresa ad avvalersi della sospensione in deroga degli ammortamenti, dell’importo d’iscrizione della riserva indisponibile, e dell’impatto che questa decisione aveva avuto sul risultato d’esercizio e sul bilancio in generale.
Per le modalità operative contabili di gestione della sospensione potevano essere seguite le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9.
Tra le implicazioni della sospensione, si segnala che il Legislatore aveva previsto la facoltà (non l’obbligo), per il contribuente, di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non rilevate civilisticamente; evidentemente, in questo caso, era necessario rilevare una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, la quale avrebbe prodotto un disallineamento da compensare al termine della vita utile del bene il cui ammortamento era stato sospeso; con conseguenti ricadute in termini di fiscalità differita.
Già alla prima ipotesi di sospensione degli ammortamenti, quella prevista per i bilanci 2020, qualcuno si era chiesto se una misura così generale (tutti gli ammortamenti, non solo quelli dei beni non utilizzati temporaneamente) e così indiscriminata (tutti i contribuenti, non solo quelli più colpiti dalle misure contenitive) non poteva mettere a repentaglio il principio di veridicità in base al quale i bilanci d’esercizio dovrebbero essere redatti; va da sé che la medesima considerazione non può che risultare esponenzialmente moltiplicata dopo che la medesima deroga è stata estesa anche ai successivi tre bilanci.

2) Gli effetti sul bilancio d’esercizio 2024
Anche se la possibilità di sospendere gli ammortamenti, prevista per i bilanci d’esercizio degli anni dal 2020 al 2023, non è stata prorogata per l’esercizio 2024; per le imprese che si sono avvalse di tale possibilità in passato, per uno o più anni, gli effetti di questa scelta si produrranno anche sul bilancio 2024 e sui successivi.
L’applicazione del regime derogatorio su uno o più esercizi precedenti comporta sul bilancio d’esercizio 2024:
• la rideterminazione delle quote di ammortamento;
• la liberazione della riserva indisponibile;
• il riassorbimento della fiscalità differita.
Invitiamo chiunque desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici contabilità al n. 0422 815 544.

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