L’Agenzia delle Entrate con tre diverse risposte ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova detrazione prevista per l’eliminazione delle barriere architettoniche, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, che si affianca a quella già vigente prevista dall’articolo 16 bis del TUIR. Ma facciamo il punto.
La Legge di Bilancio 2021
L’articolo 1, comma 66, lettera d) della Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020, ha incluso tra gli interventi “trainati” anche gli interventi previsti dall’articolo 16 bis, comma 1, lettera e), del TUIR, ovvero gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
La Legge di Bilancio 2022
In seguito, l’articolo 1 comma 42 della Legge di Bilancio 2022 n.234/2021 ha previsto una detrazione del 75%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche di edifici già esistenti, con un limite di spesa variabile a seconda dell’immobile. In particolare:
• 50.000 € per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• 40.000 € moltiplicato il numero delle unità per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari;
• 30.000€ moltiplicato il numero delle unità per i condomini composti da più di 8 unità.
La detrazione spetta anche:
• per l’automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
• in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un condominio minimo che ha intenzione di eseguire opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che alcuni interventi che consentono di fruire del superbonus, ha chiarito che l’installazione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche gode di un ulteriore e autonomo limite di spesa rispetto a quello previsto per gli interventi di cui all’articolo 16 bis del TUIR.
Risposta n. 291/2022
Nel 2021, a seguito di delibera assembleare, è stata avviata l’istallazione di una piattaforma elevatrice al solo servizio di un’abitazione in cui risiede un disabile, in un condominio composto da 12 unità immobiliari. Il limite massimo complessivo di spesa, riferito all’intero edificio, ammesso alla detrazione è pari a euro 440.000 ottenuto moltiplicando 40.000 per 8 (320.000) e 30.000 per 4 (120.000).
Il condomino disabile potrà fruire della detrazione al 75% per le spese a lui imputate dall’assemblea condominiale ed effettivamente sostenute nell’anno 2022. Invece, per le spese sostenute nel 2021 potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 16-bis , comma 1, lettera e) del TUIR pari al 50% delle spese stesse.
Risposta n. 292/2022
La fattispecie rappresentata nell’interpello n.292 è similare a quella appena analizzata: il proprietario di una casa indipendente sta effettuando alcuni lavori che consentono di fruire del Superbonus, avviati nel 2021, tra cui la realizzazione di una piattaforma elevatrice all’interno dell’immobile che si concluderà nel 2022. Considerata la nuova detrazione del 75%, il contribuente vorrebbe effettuare ulteriori interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e pone all’Amministrazione Finanziaria diversi quesiti.
L’Agenzia chiarisce che la detrazione al 75% è da ritenersi aggiuntiva al Superbonus e, a differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi trainanti. Pertanto, per le spese che saranno sostenute nel 2022, riguardanti l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche già avviato nel 2021, il contribuente potrà, alternativamente:
• continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento;
• fruire della detrazione di cui all’articolo 119-ter del DL Rilancio prevista nella misura del 75% delle spese sostenute e comunque nel limite di euro 50.000.
Stesso discorso per le eventuali spese che il contribuente sosterrà nel 2022 per gli ulteriori interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Inoltre, poiché per le spese sostenute per gli interventi prospettati di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette detrazioni.