C’è bisogno di chiarezza sull’equo compenso, cioè il diritto alla corresponsione di un pagamento proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.
L’Autorità nazionale anticorruzione ha affermato che il quadro normativo è poco chiaro e che, alla luce delle regole vigenti, l’applicazione dell’equo compenso è una scelta discrezionale e non un obbligo.
Se, da una parte, Anac non fa annullare la gara bandita senza applicare l’equo compenso, dall’altra bisogna considerare che il bando può essere impugnato e i giudici potrebbero bacchettare la Stazione Appaltante. Si tratterebbe in ogni caso di un intoppo, destinato a far slittare la consegna dei lavori e a far aumentare i costi delle opere.
L’Anac, con il parere di precontenzioso 101/2024, emesso a fine febbraio e recentemente pubblicato, ha risolto il caso di un’Azienda ospedaliera che ha affidato la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza sulla base di un bando che non prevedeva limiti alla quota del ribasso.
La direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza sono stati affidati ad un operatore economico che ha offerto un ribasso tale da ridurre la quota del compenso professionale.
Uno dei concorrenti, che ha formulato un’offerta con un ribasso tale da non intaccare il compenso, ha quindi chiesto l’intervento dell’Anac.
L’Anac ha risposto che, “in presenza di un quadro normativo poco chiaro riguardo all’equo compenso, l’Azienda ospedaliera ha legittimamente esercitato la sua discrezionalità in coerenza con quanto stabilito dal nuovo Codice Appalti non applicando la disciplina dell’equo compenso”.
“L’assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull’equo compenso stabilita dal nuovo Codice Appalti e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura – scrive Anac – impedisce che possa operare il meccanismo dell’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale”.
Stando alle parole di Anac, sembra che l’applicazione dell’equo compenso sia una scelta discrezionale delle Stazioni Appaltanti e che non ci sia alcun obbligo.
A tranquillizzare i professionisti è intervenuta Fondazione Inarcassa con una nota in cui ha spiegato che “il bando carente del principio dell’equo compenso, è stato pubblicato all’indomani della entrata in vigore della legge sull’equo compenso. Certamente non è una situazione ripetibile in futuro, atteso che la stessa Anac ha già previsto nel bando tipo per i servizi di ingegneria e architettura – in consultazione – l’applicazione dell’equo compenso, suggerendo alle Stazioni Appaltanti di applicare il ribasso esclusivamente sulle spese generali”.
“Vogliamo ricordare – continua Fondazione Inarcassa – che il bando-tipo Anac sarà vincolante per le stazioni appaltanti, le quali dovranno uniformarsi ad esso. Siamo fermamente convinti che la delibera 101/2024 non influenzerà i comportamenti delle Stazioni Appaltanti, che registriamo essere sempre più corretti e attenti all’equo compenso, anche grazie al costante contributo di Anac”.
Sull’argomento è intervenuto anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), che illustrando la risposta dell’Anac ha spiegato che la gara non può essere annullata, ma può comunque essere impugnata a posteriori.
L’Anticorruzione ha nuovamente chiesto al Governo indicazioni precise sull’equo compenso dal momento che l’incertezza rischia di generare contenziosi, rallentamenti nella realizzazione delle opere e aumento dei costi.
Le richieste di chiarezza sul modo corretto di coniugare il Codice Appalti con i princìpi dell’equo compenso sono arrivate anche da altre fonti.
Il Consiglio nazionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc) ha sottolineato una contraddizione di fondo tra le 2 norme.
Il Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI) ha chiesto un riferimento espresso all’equo compenso nelle norme che regolano gli appalti pubblici, Fondazione Inarcassa di aggiornare il Decreto parametri.
Ricordiamo che per le gare bandite dal 1° luglio 2023, i livelli di progettazione devono essere 2 (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo) e non più 3 (progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e progetto esecutivo).
Ai sensi della legge sull’equo compenso (L. 49/2923) il metodo di calcolo dei compensi si basa ancora sul Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016), che fa riferimento a 3 e non a 2 livelli di progettazione.
Il Codice Appalti prevede inoltre che, in casi eccezionali non specificati, sia consentito affidare gli incarichi a titolo gratuito. Di qui i dubbi che Anac chiede di risolvere con urgenza.