Dopo un lunghissimo iter di oltre 3 anni, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, lo scorso 5 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DDL che disciplina l’equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese.
La legge n. 29/2023 è entrata in vigore sabato scorso 20 maggio 2023 e si applica sia ai professionisti ordinistici che ai professionisti organizzati in registri, elenchi e associazioni (legge 4/2013).
La riforma prevede che i compensi concordati siano sanciti da decreti ministeriali ed aderenti a parametri proposti ogni 2 anni dagli ordini professionali. Attualmente solo per gli avvocati sono vigenti parametri recenti (DM 147/2022) mentre per gli altri ordini si fa ancora riferimento al decreto ministeriale 140/2012)
Per le professioni non ordinistiche si attende un decreto attuativo del Ministero delle imprese, MIMIT da emanare entro 60 giorni.
La nuova legge prevede che l’equo compenso si applichi esclusivamente alle prestazioni d’opera intellettuale verso:
• imprese bancarie;
• imprese assicurative;
• imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;
• pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.
Non si applicano alle convenzioni in corso, già sottoscritte alla data dell’entrata in vigore.
In alternativa ai parametri sarà possibile fissare i compensi sulla base di convenzioni tra imprese e Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali che si presumono equi fino a prova contraria.
In caso di contestazione con il cliente, il professionista o il Consiglio possono ricorrere presso la giustizia civile che applicherà i nuovi tariffari di riferimento.
ATTENZIONE! I professionisti che accettano un compenso non equo possono essere sanzionati dal proprio Ordine di appartenenza.
Il DdL approvato prevede inoltre molte specifiche clausole di nullità, che non comportano però la nullità dell’intero contratto.
Novità anche in tema di prescrizione:
• il diritto del professionista al compenso e alla richiesta di danni provocati dal professionista si prescrivono in 10 anni:il primo a partire a decorrere dalla cessazione del rapporto con il cliente
• il secondo dal giorno del compimento della prestazione: e non più dal momento in cui il cliente si avvede dell’errore.
Infine viene istituito presso il Ministero della Giustizia un osservatorio per la vigilanza sulle nuove norme.