L’art. 4 ter del decreto di conversione del Sostegni bis in corso di approvazione prevede l’esenzione IMU per l’anno 2021 a favore dei locatori di immobili ad uso abitativo che hanno ottenuto a proprio favore una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, esecuzione sospesa fino al 30 giugno 2021.
L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
I locatori che hanno già provveduto al pagamento della prima rata di acconto entro il 16 giugno 2021 avranno diritto al rimborso con le modalità che verranno stabilite entro 30 giorni dalla legge di conversione.
Ricordiamo che il blocco degli sfratti, che il decreto Milleproroghe aveva esteso fino al 30 giugno 2021, è stato ulteriormente prorogato dal Sostegni 1 al 30 settembre e al 31 dicembre 2021 a seconda della data di rilascio.
Nel dettaglio il Decreto Sostegni 1 D.L. 41/2021 convertito in Legge n. 69 in vigore dal 22 maggio 2021 ha previsto all’art. 40 quater una ulteriore proroga per gli sfratti che sarebbero dovuti scadere il 30 giugno 2021, stabilendo una doppia proroga differenziata a seconda della data del provvedimento di rilascio:
• per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio al 30 settembre 2020 il blocco si avrà fino al 30 settembre 2021;
• per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021.
Per i provvedimenti di sfratto adottati entro il 28 febbraio 2020 l’esecuzione resta sospesa fino al 30 giugno 2021.
La norma viene incontro alle richieste dei proprietari che fino ad ora hanno subito il blocco senza avere avuto nessun aiuto dallo Stato e si aggiunge all’altra recente norma che consente di non pagare le imposte sui canoni non riscossi.