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ESONERO CONTRIBUTI AUTONOMI: VERSAMENTO DIFFERENZE ENTRO IL 29/12

14 Dic 2021

Per quanto riguarda i lavoratori iscritti alle gestioni INPS l’Istituto ha comunicato che:
1. l’esito delle verifiche preliminari è visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa e che
2. dal 29 novembre 2021 è visibile anche l’importo dell’esonero effettivamente concesso.
Da sottolineare che gli importi sono riconosciuti provvisoriamente in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste e si precisa anche che le verifiche relative all’assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione verranno reiterati nel corso dell’anno 2022.
ATTENZIONE: Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per il 2021, con termini di versamento entro il 31 dicembre 2021, dovesse essere superiore all’importo concesso dell’esonero, il contribuente deve procedere al pagamento della differenza contributiva entro il giorno 29 dicembre 2021 con le modalità specificate nel messaggio, senza sanzioni civili e interessi.

Soggetti iscritti alla Gestione separata
Nel modello F24 va utilizzato apposito codice tributo a seconda dell’aliquota applicata entro la data ultima del 29/12/2021.

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
I soggetti interessati dovranno provvedere ai versamenti delle rate per la quota eccedente l’importo dell’esonero attribuito alla singola rata, utilizzando le codeline originarie delle rate medesime. Le eccedenze dei versamenti effettuati per le prime tre rate dell’emissione dell’anno 2021 conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.
Le eventuali eccedenze di versamento rispetto alla capienza potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.

Verifica DURC e precisazioni
L’Inps precisa i seguenti aspetti:
• la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021, quindi è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti;
• dato che la contribuzione dovuta, eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021, INPS esclude l’eccedenza da versare fino alla predetta data dal calcolo della eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare;
• con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse.

Categorie interessate dal’esonero contributivo parziale L. 178/2020:
• lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
• nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. (di cui ai DLgs 509/94 e DLgs 103/96);
• i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19.
E’ previsto che l’esonero è parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Esonero contributivo autonomi e professionisti: requisiti e domande
L’esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e professionisti riguarda:
1 – Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti:
• reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro;
• che abbiano subìto un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33%;
• essere in regola con la contribuzione obbligatoria;
2 – medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.
Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia.

Precisazioni INPS sull’esonero contributivo autonomi
In un documento interno inviato alle sedi territoriali il 3 settembre 2021 sono stati ribaditi i seguenti aspetti:
• il titolare della posizione assicurativa, non deve essere titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 222/1984, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità;
• non si ha diritto all’esonero nei mesi di coincidenza con periodi di prestazione pensionistica; quindi, nel modello di domanda tale dichiarazione di assenza di titolarità di pensione è riferita al periodo esonerabile, almeno un mese nel corso dell’anno 2021;
• il richiedente non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza disponibilità, ma il requisito è riferito ai periodi di attività di lavoro autonomo;
• per le attività individuate con partecipazione in società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale quindi, andrà indicato il codice fiscale del titolare;
• se il beneficiario svolge l’attività in più società, il requisito va verificato nella società nella quale è esercitata in modo prevalente;
• la domanda presentata con riferimento al titolare della posizione previdenziale vale come richiesta anche per gli stessi collaboratori presenti all’interno del nucleo aziendale; ne deriva che, per i collaboratori non va presentata alcuna altra domanda aggiuntiva o separata.

 

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