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ESONERO CONTRIBUTIVO EX ART. 12, CO. 14, DL N. 137/2020: CHIARIMENTI E ISTRUZIONI INPS

19 Ott 2021

L’INPS, con Messaggio n. 3475 del 14 ottobre 2021, fornisce chiarimenti relativamente all’esonero contributivo di cui all’articolo 12, comma 14, DL n. 137/2020, in favore dei datori di lavoro del settore privato, escluso quello agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale.
In particolare, l’Istituto sottolinea che i datori di lavoro che hanno fruito per intero dell’esonero di cui all’articolo 3 del DL n. 104/2020 possono ugualmente accedere al diverso esonero di cui al citato articolo 12, previa rinuncia a una quota di esonero di cui all’articolo 3, anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio. In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione”, il requisito è soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.
Con il suddetto messaggio, l’INPS fornisce inoltre le istruzioni operative per i datori di lavoro che intendono esercitare la facoltà di rinuncia, entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.

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