Il Decreto Agosto all’art. 3 aveva previsto l’esonero contributivo per 4 mesi per le aziende che non utilizzano più trattamenti di integrazione salariale con causale COVID, fruiti invece nei mesi di maggio e giugno 2020, l’Inps ha fornito le prime indicazioni nella circolare 105 del 18 settembre 2020.
Per l’efficacia della misura si attendeva la Commissione europea, giunta con la decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020. Ciò premesso, l’INPS fornisce ora nel messaggio 4254/2020 le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione.
Richiesta esonero alternativo alla Cassa integrazione COVID
I datori di lavoro, dovranno inoltrare all’INPS un’apposita istanza.
L’esonero, è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 – da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero – deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
Se il datore di lavoro decide di accedere all’esonero, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo quanto previsto al paragrafo 6 della citata circolare n. 105/2020 (ossia nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva).