Con una Circolare dell’11 marzo 2022 il Ministero dello Sviluppo economico ha risposto alle numerose richieste delle industrie agroalimentari in merito alle criticità sulle etichettature dei prodotti contenenti olii di girasole determinate dalla sospensione delle esportazioni dall’Ucraina.
Considerato che l’olio di semi di girasole è la base essenziale di numerosi prodotti alimentari italiani quali ad esempio: biscotti, maionese, creme spalmabili, pasta ripiena, sughi, fritture, tonno; considerato che l’Ucraina detiene il 60% della produzione e il 75% dell’export e rappresenta il principale coltivatore di girasoli al mondo e che entro un mese le scorte di olio di semi di girasole sono destinate ad esaurirsi, oltre al problema dell’approvvigionamento e dell’individuazione e impiego dei possibili sostituti, è necessario individuare soluzioni per risolvere il problema delle etichette, che andrebbero aggiornate riportando gli ingredienti che sostituiscono l’olio di semi di girasole, in conformità al regolamento UE 1169/2011.
Visto che, le etichette e gli imballaggi ordinati e utilizzati dalle imprese riportano tra gli ingredienti “olio di girasole”, tenuto conto della difficoltà a provvedere in tempi rapidi alla stampa di nuove etichette e dei relativi costi, e in considerazione della complessità del quadro attuale, è necessario individuare una soluzione che presenti alti profili di sicurezza per i consumatori ed al tempo stesso non gravi eccessivamente sui produttori.
Etichettature prodotti con olii di girasole: i chiarimenti del MISE
La Circolare MISE specifica che transitoriamente, in vista dell’adeguamento progressivo delle etichette, i produttori, nel rispetto della sicurezza e della corretta informazione dei consumatori potranno, prevedere l’introduzione, attraverso il getto d’inchiostro o altri sistemi equivalenti (es. sticker adesivi), di una frase che indichi quali oli e/o grassi siano stati impiegati in sostituzione dell’olio di girasole, segnalando l’eventuale presenza di allergeni.
Per garantire la corretta informazione dei consumatori inoltre, i claims che indicano la presenza o assenza di determinati olii vegetali o claims comparativi, in caso di sostituzione dell’olio di girasole, dovranno essere opportunamente modificati, eventualmente tramite etichettatura aggiuntiva o altra analoga modalità.
La distribuzione al dettaglio inoltre dovrà ricorrere a idonei strumenti volti ad informare tempestivamente il consumatore sulla possibile sostituzione dell’olio di girasole mediante avvisi nei punti vendita con apposita cartellonistica, collocata ben evidentemente, in prossimità degli scaffali dei prodotti contenenti olio di girasole. In aggiunta si rimanderà ad ulteriori informazioni da inserire nei social, siti aziendali, ecc.
Infine, in via transitoria e segnalando sempre l’eventuale presenza di allergeni, si consente di riportare nella lista degli ingredienti la dizione generica della categoria olii e grassi vegetali, seguita dalle origini vegetali potenzialmente presenti, in considerazione delle forniture disponibili – es. “oli e grassi vegetali (girasole, palma, mais, soia, ecc.)”.
Si sottolinea che, in assenza di disposizioni armonizzate da parte della Commissione, tale nota ha valenza solo per il mercato nazionale.