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FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI OPERATORI SANITARI: DIVIETO ESTESO A TUTTO IL 2025

18 Feb 2025

Il decreto Milleproroghe ha esteso fino al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio delle prestazioni sanitarie, altrimenti in scadenza al 31 dicembre 2024. Con un emendamento approvato in sede di conversione del D.L. n. 202/2024, il divieto di fatturazione elettronica è stato esteso a tutto il 2025.
L’art. 3, comma 6, del D.L. n. 202/2024 (decreto Milleproroghe) ha modificato l’art. 10-bis, comma 1, del D.L. n. 119/2018, stabilendo che, fino al 31 marzo 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, ossia per mezzo del Sistema di Interscambio.
Per effetto di un emendamento approvato in sede di conversione del D.L. n. 202/2024, il divieto di fatturazione elettronica è stato esteso a tutto il 2025, per cui tali operazioni dovranno continuare ad essere fatturate in formato cartaceo o elettronico, ma extra-Sistema di Interscambio (circolare n. 14/E/2019 e risposta a interpello n. 78 del 2019).

Quando si applica il divieto di fatturazione elettronica
Anche nel caso di opposizione manifestata dall’interessato le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica.
Nell’ipotesi in cui la fattura contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie non deve essere emessa la fattura elettronica, ma occorre distinguere 2 diverse fattispecie (FAQ n. 58 del 29 gennaio 2019, aggiornata il 19 luglio 2019).
In particolare, se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (ad esempio, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema tessera Sanitaria (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
– l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema tessera Sanitaria;
– l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.
Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema tessera Sanitaria (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).
Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018, il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Pertanto, in sintesi, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via Sistema di Interscambio, a prescindere sia dal soggetto (persona fisica, società, etc.) che le eroga – e, in conseguenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera Sanitaria (risposta a interpello n. 78 del 2019).
Qualora, nell’erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, etc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso nei suoi confronti e non direttamente all’utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino, documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via Sistema di Interscambio (risposta a interpello n. 78 del 2019).
Il divieto di fatturazione elettronica dovrebbe applicarsi anche alle prestazioni sanitarie imponibili IVA, come le prestazioni di chirurgia estetica rese in assenza di apposita attestazione medica che ne certifichi la finalità terapeutica, la cui imponibilità è stata prevista, a decorrere 17 dicembre 2023, dall’art. 4-quater del D.L. n. 145/2023, aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 191/2023. In questo caso si attende comunque una conferma ufficiale,

Fatturazione delle prestazioni sanitarie ai soggetti passivi IVA
Nel caso in cui la fattura, relativa a una prestazione svolta direttamente nei confronti della persona fisica, sia emessa in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio al committente soggetto passivo, che si fa carico del pagamento, il rispetto della normativa sulla privacy esige che nella fattura non sia indicato il nome del paziente o gli altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile (risposta a interpello n. 307 del 2019 e FAQ n. 73 del 19 luglio 2019).
La normativa IVA prevede l’obbligo di riportare nella fattura i dati di “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”, senza imporre in alcun modo di indicare l’identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, etc.).
La necessità di coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio e di rispetto della tutela dei dati personali implica che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione, idonei a violare le varie disposizioni in essere e, nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con il quadro normativo.

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