Al perdurare dell’emergenza sanitaria, perdurano anche le misure emergenziali, con più facilità quelle che non richiedono una copertura finanziaria.
Per effetto del rimando al suo Allegato A da parte dell’articolo 6 del DL 105/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in vigore dal 23 luglio 2021, le medesime misure straordinarie previste per l’anno 2021 in tema di modalità di tenuta delle assemblee dei soci, sono prorogate al 31 dicembre 2021.
Oggetto della proroga sono le modalità di tenuta delle assemblee dei soci, che possono essere legittimamente tenute a distanza, per iscritto (elettronicamente o per corrispondenza), o in videoconferenza anche quando questa possibilità non è prevista dallo Statuto, e, nonostante non ci sia una espressa disposizione normativa, si ritiene che le medesime modalità possano essere adoperate anche dai Consigli di Amministrazione e dai Collegi Sindacali.
In talune situazioni, come ad esempio per le società quotate in borsa, la partecipazione all’assemblea dovrà avvenire attraverso il Rappresentante designato.
Per effetto dell’allineamento già effettuato in occasione del precedente rinvio al 31 luglio, la proroga interessa, con le medesime scadenze, sia gli enti commerciali che quelli non commerciali; nello specifico riguarda:
• società per azioni;
• società in accomandita per azioni;
• società a responsabilità limitata;
• società a responsabilità limitata semplificata;
• società cooperative;
• mutue assicuratrici;
• consorzi;
• associazioni;
• fondazioni.
Come nelle precedenti previsioni normative, viene lasciato ampio margine di manovra agli enti e ai loro amministratori sulle modalità da utilizzare per gestire in sicurezza sanitaria, a distanza, le richieste riunioni; ma sempre nel rispetto della loro legittimità, dovendosi garantire, anche con il supporto di strumenti informatici, l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza che per questo sia necessario che nel medesimo luogo si trovino il presidente, il segretario o il notaio.
Per quanto il sistema della videoconferenza appaia quello più indicato a rispondere alle richieste di partecipazione e identificazione dei partecipanti, bisogna precisare che il legislatore non individua modalità alternative per lo svolgimento delle assemblee, potendosi configurare anche una soluzione cumulativa, per permettere la più ampia espressione del voto, attraverso l’utilizzo congiunto di più modalità di partecipazione.
Starà agli amministratori, come compito implicito al loro incarico, definire quali modalità più di altre si configureranno come maggiormente idonee a perseguire le finalità indicate dal legislatore nel contesto specifico della realtà dell’ente, commerciale o non commerciale, che amministrano.