E’ stata comunicata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la firma e l’approvazione alla Corte dei Conti del decreto interministeriale dei dicasteri del Lavoro e dell’Economia che finanzia, con 500 milioni di euro, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) e il Fondo per la Formazione e il Sostegno al reddito dei lavoratori in Somministrazione (Forma.temp). In particolare sono previsti 375 milioni di euro per il “FSBA” e 125 milioni per “Forma.Temp”.
La registrazione della Corte Dei Conti consente al Ministero del Lavoro di trasferire ai Fondi le somme stanziate nel Decreto-Legge 104 del 14 agosto 2020 per il pagamento degli ammortizzatori sociali ad artigiani e lavoratori somministrati (c.d. Decreto Agosto).
Potranno così riprendere le domande per gli assegni ordinari di integrazione salariale per le quali le risorse erano state esaurite.
Dovrebbero così riprendere le erogazioni sia per i trattamenti per periodi fino al 12 luglio, previsti dal Decreto Rilancio, che per le nuove settimane previste dal Decreto agosto.
Lo scorso 10 settembre FSBA aveva comunicato la delibera del Consiglio Direttivo di FSBA nella quale si specificava che:
“I datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e che a partire dal 30 giugno 2020 hanno già esaurito le diciotto settimane di integrazione salariale con la causale di intervento Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di assegno ordinario di cui all’art. 4 del Regolamento FSBA approvato il 30 aprile 2019, previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati. Il trattamento di assegno ordinario può essere erogato con decorrenza 30 giugno e fino al 12 luglio, giorno precedente all’avvio del periodo di integrazione salariare, con causale di intervento COVID19, di cui al DL. 14/08/2020 n° 104. La richiesta di concessione del trattamento va presentata entro il 30 ottobre 2020”.
Si attendono ora istruzioni FSBA per le domande relative ai periodi dal 12 luglio in poi.
In riferimento invece al trattamento di integrazione salariale c.d. “in deroga” erogato dalle Agenzie per i lavoratori in somministrazione, nel periodo 01 giugno–31 agosto 2020, l’ultima novità del 24 settembre è che le Agenzie possono inviare al Fondo, a partire dalle ore 12:00 dell’08 ottobre, fino alle ore 15:00 del 23 ottobre 2020, una dichiarazione per ciascun mese, in forma di autocertificazione con gli elementi di dettaglio delle prestazioni erogate.