Per far fronte alle ripercussioni economiche negative che molte imprese nazionali stanno subendo, derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, e che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti:
• dalla contrazione della domanda,
• dall’interruzione di contratti e progetti esistenti,
• e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento,
il decreto Aiuti, recentemente convertito nella Legge n. 91 del 15.07.2022, ha istituito per l’anno 2022, un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto a beneficio delle suddette imprese.
Lo scorso 9 settembre il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il Decreto attuativo del fondo.
Vediamo cosa prevede la misura agevolativa in questione.
Fondo a sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina: i beneficiari
Destinatarie del fondo, sono le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
• hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con:
o l’Ucraina,
o la Federazione russa,
o la Repubblica di Bielorussia,
pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
• nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18.05.2022 (data di entrata in vigore del presente decreto) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
• nel corso del trimestre antecedente al 18.05.2022 (data di entrata in vigore del presente decreto) hanno subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) , del Tuir:
o i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
o i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Al fine dell’ottenimento dell’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza redatta su apposito fac-simile e la trasmettono esclusivamente per via telematica attraverso l’apposita procedura informatica. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.
Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza medesima.
Le domande potranno essere presentate dal decimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale che avverrà a seguito della registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti.
Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
• 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
• 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
I contributi non possono comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina».
È comunque escluso il cumulo con i benefici a favore di imprese esportatrici, di cui all’articolo 29 del presente decreto.
Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, nonchè il termine di presentazione delle domande.