Vanno inviate entro il 28 febbraio 2023 le domande di partecipazione all’Avviso pubblico ANPAL relativo al Fondo Nuove Competenze 2022 per il finanziamento della riqualificazione dei dipendenti.
Di seguito vediamo i dettagli sul decreto integrativo, n. 345 del 12 dicembre 2022, con modifiche che specificano:
• i tempi di rendicontazione (molto stringenti) cui i datori di lavoro possono fare riferimento, e
• le modalità con cui i fondi paritetici interprofessionali possono intervenire anche quando finanziano solo una parte della formazione.
Fondo nuove competenze 2022: novità
L’avviso ANPAL in attuazione del decreto del Ministero del lavoro (pubblicato il 3 novembre 2022 ha rifinanziato e modificato parzialmente le modalità di partecipazione al programma di finanziamento della formazione dei lavoratori nei casi di riorganizzazione aziendale, concordata con le rappresentanze sindacali.
Le principali novità, rispetto al precedente avviso sono 2:
1. gli interventi riguardano principalmente il sostegno alle imprese che affrontano cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica.
2. si prevede il pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi e la scadenza per le manifestazioni di interesse è fissata al 31 dicembre 2022.
L’avviso fissa anche le seguenti scadenze:
• 31 dicembre firma degli accordi con le rappresentanze sindacali
• 28 febbraio termine massimo per l’invio delle domande con i progetti formativi sull’apposita piattaforma informatica.
Si ricorda che:
• i progetti formativi devono avere una durata minima per ciascun lavoratore coinvolto di 40 ore e massima di 200 ore.
• Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà superare i 10 milioni di euro.
• Ogni azienda può chiedere una anticipazione fino al 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione.
Decreto integrativo e FAQ ANPAL 12.12.2022
Il nuovo decreto commissariale modifica in particolare i paragrafi 4, 7 e 9 dell’Avviso , precisando che il datore di lavoro deve scegliere al momento della presentazione della domanda se vuole svolgere le formazione :
1. “nei primi 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei successivi 40”.
2. oppure svolgere le attività “entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza” come indica il primo decreto .
Attenzione in una faq si precisa che «non sono previste proroghe, per alcun motivo, né per l’erogazione della formazione né per l’invio saldo».
La modifica è dunque un ulteriore vincolo temporale nella realizzazione dei percorsi formativi, di cui è poco chiara la motivazione.
La seconda modifica chiarisce invece precisa che i datori di lavoro aderenti devono rivolgersi al proprio fondo interprofessionale anche se c’è una copertura parziale dei costi, purché l’attività formativa sia realizzata secondo le regole del Fondo Nuove Competenze, mentre , i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi interprofessionali possono avvalersi di altre società terze.
Altre precisazioni delle faq chiariscono che:
• è ammessa la formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona.
• l’erogazione può avvenire tramite una società del gruppo del datore di lavoro richiedente purché abbia un diverso codice fiscale.
• ogni datore di lavoro può presentare solo una richiesta di valore totale non superiore a 10 milioni di euro.