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FONDO TRANSIZIONE INDUSTRIALE: DA OGGI AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

10 Ott 2023

Perseguendo come fine ultimo l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee nella lotta ai cambiamenti climatici il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27.12.2022, ha definito criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno per la transizione industriale.
La misura, a sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale, ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro e opera attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.
A istituire il Fondo è stata la legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: i beneficiari
I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo sono quelle imprese operanti nel territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda di accesso:
• siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
• operino in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
• siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
• non abbiano ricevuto e, successivamente, non abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• siano in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

2) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: gli investimenti ammessi
Sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento che perseguono una o più delle seguenti finalità:
• conseguimento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento;
• uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
• cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.
I programmi di investimento predetti possono essere eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale.

3) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: spese ammissibili
Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.
Dette spese riguardano:
• suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile;
• opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile;
• impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
• programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

4) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: al via da oggi le domande
I termini e le modalità per la presentazione delle domande per il Fondo per il sostegno per la transizione industriale sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 30 agosto 2023.
In particolare, le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso l’apposita procedura informatica a partire da oggi e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.
Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria; quelle valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Nell’ambito della domanda di agevolazione, l’impresa è tenuta a:
• dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto;
• allegare uno studio o documento realizzato da soggetti qualificati che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da attuare al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi;
• indicare le finalità, tra quelle appena dettagliate, alle quali è destinato il programma di investimento;
• fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione indicata con successivo provvedimento del Ministero.
Lo studio realizzato da soggetti qualificati dovrà quindi individuare obiettivi di efficienza del programma proposto, misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.
L’impresa beneficiaria è tenuta a:
• avere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma di investimento;
• consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore, dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
• corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore o dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
• comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
• adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.
• mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno 5 anni, ovvero 3 anni per le PMI, dalla data di ultimazione dell’investimento, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata, fatta salva la possibile sostituzione di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili;
• non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
• non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del già menzionato sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.

5) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo” (sopra specificato).
Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni, pari:
• al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell’aiuto.
Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.
Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.
Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.
Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%
Con riferimento agli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari:
• al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
• al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, pari:
• al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.
Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento.

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