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FONTI RINNOVABILI: ULTERIORI INTERVENTI DEL DECRETO ANTIFRODI

09 Mar 2022

Il DL n. 13/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 26 febbraio dispone con l’art 5 ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili.
Nel dettaglio, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), trasmettono, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, che attesti le informazioni necessarie affinché il GSE calcoli la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
• a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;
• b) un prezzo di mercato pari a:
o 1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonchè per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
o 2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.
Qualora la differenza di cui sopra sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore.
Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.

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