Con il Decreto Agosto, DL n. 104, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 vengono adottati nuovi interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
In particolare, l’articolo 98, dopo la breve proroga concessa per il saldo 2019 e il primo acconto 2020, (dal 30 giugno al 20 luglio), interviene sul secondo acconto di novembre concedendo una proroga di più ampio respiro.
Il secondo acconto (o unica rata) di novembre potrà essere versato entro il 30 aprile 2021.
Vediamo chi è interessato da questo provvedimento.
La proroga riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice attualmente 5.164.569 euro.
Per avere la proroga però bisogna aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Tale disposizione ai sensi del comma 1 dello stesso art.98 si applica anche in relazione a coloro che:
– adottano il cosiddetto regime fiscale di vantaggio, (art.27, comma 1, del Dl n. 98/2011);
– applicano il regime forfetario (art 1, commi da 54 a 89 Legge n. 190/2014);
i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir)
Tali soggetti sono quelli indicati nel DPCM del 27 giugno 2020.
Il riferimento per stabilire il calo del fatturato è quello Iva.
La proroga riguarda IRPEF – IRES e IRAP. La norma non parla dei contributi ma la regola è che questi seguono sempre le imposte dirette, ma un chiarimento sarà necessario.