Nel turbine delle continue modifiche al regime fiscale dei cd. “forfettari” (con soglia innalzata 85mila euro dalla legge di bilancio 2023), un aspetto non è cambiato: si tratta del regime contributivo agevolato (legge 190 2014 art 1 commi 76-89) riservato ai contribuenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti che scelgono il regime fiscale forfettario.
Si ricorda che per i neoiscritti alla gestione, sempre in regime forfettario, è prevista da quest’anno anche una agevolazione alternativa ovvero lo sgravio del 50% introdotto con la legge di bilancio 2025.
Regime contributivo agevolato artigiani e commercianti forfettari
Il regime previdenziale di favore prevede la riduzione dei contributi previdenziali nella misura del 35% su:
• contribuzione dovuta sul reddito entro il minimale, e su
• contribuzione sul reddito eventualmente eccedente,
mentre resta sempre dovuto in misura intera il contributo per l’indennità di maternità (pari a 7,44€ annui).
La riduzione tuttavia non è automatica ma ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente con domanda all’INPS in forma telematica nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti.
Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
Uscita dal regime contributivo agevolato forfettari
L’uscita dal regime agevolato si può verificare, in 3 ipotesi:
– venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
– scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato tramite Cassetto previdenziale;
– comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Nei primi 2 casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.
Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.
Comunicazione opzione regime agevolato forfettari
Anche nel 2025 l’applicazione è automatica per i soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2024, sempre ovviamente se:
• permangono i requisiti , e se
• non viene fatta espressa rinuncia.
Devono dare comunicazione invece:
• i soggetti che hanno intrapreso nel 2024 una nuova attività d’impresa in regime forfettario: il termine è fissato appunto al 28 febbraio 2025;
• I soggetti che iniziano una nuova attività nel corso nel 2024, devono comunicare l’opzione con la massima tempestività rispetto alla conferma d’iscrizione alla Gestione speciale.
Versamento minimo e accredito inferiore a 12 mesi
ATTENZIONE: Se la riduzione comporta un versamento inferiore al minimo annuo verrà accreditato ai fini previdenziali un numero di mesi proporzionale a quanto versato (quindi inferiore a 12).
Per il 2025 il versamento minimo è pari a € 4.549,70 (minimale di reddito € 18.415,00 euro)